L'adempimento previsto dall'articolo 180, comma 1, del codice della privacy passa dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005 Si tratta della terza proroga.
Il testo iniziale del codice prevedeva addirittura la data del 30 giugno 2004. Risulta prorogata anche la scadenza per la stesura del Documento programmatico sulla sicurezza, che lo stesso garante ha definito in un suo parere quale misura nuova.
Slitta inoltre il termine per l'adeguamento per il titolare del trattamento che dispone di strumenti elettronici, che per obiettive ragioni tecniche non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime previste dall'allegato
B). Per tali situazioni il termine per l'adeguamento passa dal 31 marzo 2005 al 31 marzo 2006. Per questi casi rimane sempre l'obbligo di compilare un atto avente data certa in cui si descrivono le ragioni tecniche relative agli elaboratori, compilazione che, nel silenzio del decreto legge, si ritiene debba avvenire al più tardi entro il 31 dicembre 2005.